Gentili soci,
si riporta di seguito un breve estratto con le novità a partire dal 1 gennaio 2020 che riguardano i pagamenti che necessitano in seguito della detrazione fiscale.
A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2020 LA DETRAZIONE SPETTA SOLO SE IL PAGAMENTO E’ EFFETTUATO CON MEZZI TRACCIABILI
A partire dal 1 gennaio 2020 per le spese indicate nell’art. 15 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (e altre disposizioni normative) è consentita la detrazione dall’IRPEF solo se tali spese sono effettuate con pagamenti tracciabili.
Pertanto il pagamento effettuato in contanti (chiaramente sempre possibile) non consente più il “risparmio fiscale” del 19% nei limiti previsti dalla norma di riferimento.
L’art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 richiamato dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda il “Pagamento con mezzi diversi dal contante” e stabilisce che le modalità di pagamento ammesse sono:
- carte di debito;
- carte di credito;
- carte prepagate;
- assegni bancari e circolari;
- altri sistemi di pagamento tracciabile.
I contribuenti, che saranno obbligati, per fruire della detrazione del 19% a conservare sia il giustificativo di spesa che la prova di pagamento tracciabile.
Ricordiamo che sono detraibili le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
Per maggiori dettagli visionate la Legge di Bilancio 2020.